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Luca Milton Palazzoni
Avvocato Penalista

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Lucca e membro della Camera Penale di Lucca, opera prevalentemente nel settore penale ed in quello relativo alla Responsabilità di Enti ed Aziende prevista dal D.Lgs.231/2001.

Relativamente alla prima area di attività, nella quale presta attività di consulenza e di difesa tecnica a favore sia di persone fisiche che di persone giuridiche private, si occupa sia di Diritto Penale, per così dire, tradizionale (reati contro il patrimonio, contro la persona, reati in materia di stupefacenti previsti dal D.P.R. 309/1990, reati contro la P.A., reati in materia di circolazione stradale, reati in materia ambientale e reati relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro) sia di diritto penale dell’economia, con specifico riguardo al settore del diritto penale tributario e fallimentare, sia, infine, di diritto penale delle nuove tecnologie e segnatamente di reati informatici ed in materia di Privacy.

Patrocina nei procedimenti cautelari sia personali che reali innanzi ai Tribunale della Libertà ed ai Tribunali del Riesame e nei procedimenti esecutivi penali innanzi al Tribunale di Sorveglianza.

Svolge, altresì, la sua attività di difesa penale innanzi al Tribunale per i Minorenni. Con riguardo alla normativa prevista dal D.Lgs.231/2001 in materia di responsabilità di Enti ed Aziende, si occupa sia della fase consulenziale di pianificazione e redazione documentale dei modelli di organizzazione gestione e controllo previsti dalla specifica normativa, sia della difesa processuale delle persone giuridiche imputate ai sensi della suddetta disciplina.

Si occupa, altresì, di normativa Privacy e di contenzioso civile.

Lingue straniere: inglese, francese e tedesco (scolastico).

Contatti
Studio Legale Palazzoni  - Avvocati Diritto Penale e Civile a Lucca

Email: luca@palazzonilex.it

Telefono: 0583-057063

Studio Legale Palazzoni in Via Nazario Sauro, 118 LUCCA (LU) 55100

Aree di Attività

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Si tratta dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000 in tema di dichiarazione (dichiarazioni fraudolente mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici; dichiarazioni infedeli od omesse), di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di omessi versamenti di ritenute dovute o certificate e di IVA, di occultamento o distruzione di documenti contabili, di indebita compensazione e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. La particolare afflittività delle suddette fattispecie in termini sanzionatori, in uno con la circostanza che in relazione alle stesse  l’accesso al patteggiamento è precluso in mancanza del pagamento del debito tributario (anche tramite le speciali procedure di adesione previste dalla normativa tributaria) richiedono che sin dalle fasi dell’accertamento fiscale amministrativo e dall’inizio delle indagini si attui una difesa in grado di individuare e coltivare la migliore strategia difensiva anche ai fini penali.

I reati contro la Pubblica Amministrazione sono inseriti nel titolo II del capo I del Codice Penale tutelano il buon andamento della P.A., prevedendo una serie di condotte penalmente rilevanti poste in essere da soggetti appartenenti alla stessa. Il Legislatore, con una serie di riforme succedutesi nel tempo, ha introdotto nuove fattispecie inasprendo sensibilmente le cornici edittali dei singoli reati ed ampliando il ricorso al mezzo di ricerca della prova delle intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali.

La categoria ricomprende, in generale, tutte le fattispecie volte alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, nella stessa rientrano sia i reati integrati dalla violazione degli obblighi previsti dalle norme prevenzionistiche contenute nel D.Lgs. 81/2008 (T.U. in materia di sicurezza sul lavoro), sia i delitti di lesioni e di omicidio con violazione della normativa prevenzionistica in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tale settore del diritto penale si caratterizza per la necessità di approfondimenti tecnici particolarmente complessi, sotto forma di perizie e consulenze tecniche, al fine di stabilire i concreti accadimenti fattuali e la loro conformità alle normative sulla sicurezza.

La nozione di reato ambientale (o c.d. eco-reato) ricomprende una serie di condotte – in molti casi poste in essere in ambito di criminalità organizzata – che hanno come unico comune denominatore l’aggressione al bene giuridico dell’ambiente. La materia è stata profondamente modificata dalla riforma operata con la legge 68/2015, anche in attuazione della direttiva 2008/99/CE, che ha restituito centralità sanzionatoria al codice penale, lasciando alle leggi speciali solo le norme tecniche e le sanzioni minori, oltre che quelle amministrative. A seguito della riforma sono stati inseriti nel titolo VI-bis del Codice Penale i delitti contro l’ambiente (inquinamento ambientale art. 452-bis cp; disastro ambientale art. 452-quater c.p.; traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività art.452-sexies c.p.; impedimento del controllo art.452-septies c.p.; omessa bonifica art.452-terdecies c.p.). 

I reati in materia urbanistica costituiscono una composita categoria che si riferisce ai reati urbanistico-edilizi disciplinati dal D.P.R. 380/2001 che disciplina, sotto il profilo sanzionatorio, anche la normativa antisismica e quella relativa alle costruzioni in conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica (c.d. normativa tecnica per l’edilizia). Completano, infine, il quadro i reati paesaggistico-ambientali nel cui ambito, oltre al reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali di cui all’art. 734 c.p., si collocano le fattispecie di abusivismo edilizio poste in essere su beni paesaggistici, ovvero su aree od immobili protetti che sono stati dichiarati, per le loro caratteristiche paesaggistiche, di notevole interesse pubblico o paesaggistico. 

Per entrambi i comparti suindicati, stante la complessità tecnica che connota gli specifici settori, si rende sempre più frequentemente necessario, quale strumento difensivo, il ricorso a perizie, consulenze ed accertamenti tecnici particolarmente complessi che fanno da supporto all’attività legale in ambito penale. Stante poi la rilevanza degli illeciti penali ambientali a livello di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per le Aziende si rende necessaria un’adeguata ed approfondita attività di preventiva pianificazione dell’attività finalizzata a contenere il rischio di fatti illeciti in tale settore.

Il diritto penale fallimentare, ambito del diritto penale d’impresa, è costituito dalle fattispecie criminose contenute nel titolo VI del R.D. del 16 marzo 1942 n. 267, (c.d. legge fallimentare) ed interviene nel contesto della crisi d’impresa (generalmente dopo la dichiarazione di fallimento). E’ volto a colpire tutte le condotte che abbiano reso gravosa o addirittura impossibile la corretta ripartizione dell’attivo fra i creditori sociali. Recentemente l’intera materia fallimentare è stata oggetto di una complessiva riforma ad opera del d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 che ha introdotto il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, destinato a sostituire la legge fallimentare, tra cui anche le disposizioni penali in essa contenute. A seguito della definitiva entrata in vigore di questa novella i reati fallimentari troveranno sede nel titolo XI di tale decreto legislativo (art. 322-347), ponendosi in linea di sostanziale continuità normativa con le fattispecie penali previste dalla legge fallimentare.

In generale si tratta di quei reati, talvolta propedeutici e strumentali rispetto ad ulteriori e diversi delitti, che vengono posti in essere tramite l’utilizzo delle tecnologie informatiche l’utilizzo della connessione ad internet.  Frequentemente finalizzati alla realizzazione di truffe o di estorsioni od alla illecita sottrazione di informazioni private e riservate successivamente utilizzate per fini illeciti, per la loro particolare insidiosità e trasversalità offendono plurimi interessi giuridici afferenti sia alla sfera privata personale che a quella patrimoniale.

Tra i più frequenti reati si ricordano gli accessi abusivi ai sistemi informatici o telematici, la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici, la diffusione di strumenti o programmi informatici che danneggiano o interrompono un sistema e la intercettazione, interruzione illecita o impedimento di comunicazioni telematiche o informatiche.

Si tratta di fattispecie complesse il cui accertamento si basa su perizie ed accertamenti tecnici che vanno attivati, a fini difensivi, sin dalla fase delle indagini preliminari.

In questa categoria rientrano sia il delitto di diffamazione (semplice od aggravata dal mezzo internet, dai c.d. canali social o, più comunemente, con la stampa), sia il reato di illecito trattamento dei dati personali previsto dall’art. 167 D.Lgs. 196/2003 nell’ipotesi in cui detto trattamento cagioni un danno al soggetto interessato.

Vi rientrano tutti gli illeciti penali posti a tutela della salute, dell’integrità psico-fisica e della vita, nonché del patrimonio individuale delle persone fisiche e giuridiche.

In questa categoria rientrano le fattispecie penali colpose riferibili ai delitti di lesioni personali ed omicidio derivanti dall’esercizio di arti e professioni sanitarie. Il settore normativo è stato profondamente rivisto dalla legge 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco) portante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

Con tale termine ci si riferisce omnicomprensivamente ed in generale sia ai delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, sia alle fattispecie penali previste e disciplinate dal vigente Codice della strada (ad es. guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti).

Trattasi dei delitti previsti e puniti dal T.U. sugli stupefacenti (D.P.R. n. 309/1990) e costituiti dalle condotte di indebita produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Si tratta di reati sanzionati con rigore per l’accertamento e la repressione dei quali sono consentiti sia l’utilizzo delle misure cautelari personali sia delle intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali.

Per altro verso i condannati per detti reati che siano anche tossicodipendenti possono beneficiare, in sede di esecuzione della pena, di particolari trattamenti di favore per allontanarsi dal circuito carcerario con l’adesione a programmi terapeutici e di recupero mediante una normativa specifica di particolare favore per l’accesso alle misure alternative alla detenzione.

Il diritto penale minorile disciplina i reati commessi da persone minori degli anni 18 per i quali è previsto un processo ad hoc che, sin dalle fasi iniziali delle indagini, si svolge esclusivamente innanzi ad Autorità loro dedicate (Procura della Repubblica e Tribunale per i Minorenni). Nel procedimento penale minorile, sin dal suo inizio, sono normativamente previsti vari istituti “di favore” nei confronti del soggetto minorenne che abbia commesso reati non particolarmente gravi e che devono essere tempestivamente valutati a livello difensivo.

In particolare, il diritto penale minorile prevede vari istituti (quali la messa alla prova del minore o il perdono giudiziale) che devono essere attentamente e tempestivamente valutati a livello difensivo in quanto idonei a condurre ad epiloghi particolarmente favorevoli per l’interessato. 

La fase esecutiva penale concerne la fase in cui viene data esecuzione alla pena comminata dal Giudice penale ed inizia con la notifica dell’ordine di esecuzione e contestuale sospensione dello stesso. Questa fase permette, per i reati non ostativi, di fruire delle misure alternative alla detenzione, ha inizio ad impulso del Pubblico Ministero e si svolge a livello giurisdizionale innanzi al Tribunale di Sorveglianza territorialmente competente. 

La parte assistita viene seguita dallo Studio in questa delicatissima fase del procedimento penale, affinché la fase esecutiva avvenga secondo modalità idonee a consentire il reinserimento del condannato nella società civile.

Responsabilità di Enti ed Aziende ai sensi del D.lgs. n. 231/2001

  • Consulenza, pianificazione e predisposizione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001
  • Difesa processuale in giudizio dell’Ente/Azienda derivante dalla contestazione delle violazioni inerenti al D.lgs. n. 231/2001 in conseguenza di contestazioni derivanti dalla violazione della predetta normativa

Privacy

  • Consulenza e redazione modelli Privacy in adempimento agli adempimenti formali e documentali imposti dalla vigente normativa privacy (REG UE 2016/679);
  • Patrocinio e difesa innanzi all’Autorità Garante Privacy ed all’Autorità Giurisdizionale ordinaria in conseguenza di contestazioni derivanti dalla violazione della predetta normativa.

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